
Corte di giustizia
La Corte di giustizia delle Comunità europee (o più semplicemente "la Corte") è stata istituita dal trattato CECA nel 1952 e ha sede a Lussemburgo. Suo compito è garantire che la legislazione dell'UE sia interpretata e applicata allo stesso modo in tutti gli Stati membri, sia cioè uguale per tutti. Essa garantisce, per esempio, che i tribunali nazionali non si pronuncino in modo diverso sulla stessa questione.
La Corte garantisce anche che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE agiscano secondo la legge. Dirime le controversie fra Stati membri, istituzioni europee, imprese e normali cittadini. Si compone di un giudice per Stato membro, in modo da rappresentare tutti i 25 ordinamenti giuridici nazionali dell'UE. Tuttavia, per ragioni di efficienza la Corte raramente si riunisce in seduta plenaria. Generalmente si riunisce in una "grande sezione" di solo 13 giudici o in sezioni di cinque o tre giudici. E' assistita da otto "avvocati generali". Il loro compito è quello di presentare, pubblicamente e con assoluta imparzialità, pareri motivati sulle cause dibattute dinanzi la Corte.
Per aiutare la Corte a gestire il gran numero di cause pendenti e garantire ai cittadini una protezione giuridica più efficace, nel 1989 le è stato affiancato il Tribunale di primo grado, organo giurisdizionale competente a pronunciarsi su talune categorie di casi, come le azioni promosse da singoli, imprese o da alcune organizzazioni, e su casi relativi alla legge sulla concorrenza.
È stato creato un nuovo organo giudiziario, il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, per dirimere le controversie fra l'Unione europea e i suoi funzionari. Questo tribunale è composto da sette giudici ed è annesso al Tribunale di primo grado.
La Corte si pronuncia sui ricorsi e procedimenti ad essa proposti. Le quattro categorie più comuni sono:
1. Il procedimento di rinvio pregiudiziale
I tribunali nazionali sono anch'essi responsabili di garantire, nei rispettivi Stati membri, la corretta applicazione del diritto comunitario. Vi è però il rischio che tribunali di Stati membri diversi diano un'interpretazione non uniforme della normativa dell'UE. Per evitare tale disparità esiste il cosiddetto "procedimento di rinvio pregiudiziale". In caso di dubbi sull'interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria, il giudice nazionale può, e talvolta deve, rivolgersi alla Corte per un parere. L'interpretazione della Corte assume la forma di "pronuncia pregiudiziale".
2. I ricorsi per inadempimento
La Commissione può avviare questo tipo di procedimento se ha motivi per credere che uno Stato membro non ottempera agli obblighi cui è tenuto in virtù del diritto dell'UE. Il procedimento può essere avviato anche da un altro Stato membro. In entrambi i casi la Corte fa i debiti accertamenti, quindi si pronuncia. Lo Stato membro giudicato colpevole di inadempimento deve porre immediatamente fine a questa situazione. Se la Corte ritiene che lo Stato membro non abbia rispettato la sua sentenza, può imporgli una sanzione.
3. I ricorsi di annullamento
Se uno degli Stati membri, il Consiglio, la Commissione o, a certe condizioni, il Parlamento reputa illegittima una determinata norma del diritto comunitario, può chiederne l'annullamento alla Corte. Anche i privati possono proporre questo tipo di ricorso per annullare un atto giuridico che li riguardi direttamente e individualmente e arrechi loro pregiudizio. Se il ricorso è fondato, ossia l'atto è stato effettivamente adottato in violazione delle forme sostanziali o dei trattati, la Corte lo dichiara nullo e non avvenuto.
4. I ricorsi in carenza
Il trattato stabilisce che, in determinate circostanze, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione debbano prendere decisioni. Se si astengono da tale obbligo, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione e, a talune condizioni, anche i privati cittadini o le imprese possono adire la Corte per far constatare ufficialmente detta carenza.
I ricorsi vengono presentati alla cancelleria, dopodiché sono designati un giudice relatore e un avvocato generale per seguire la causa.
Il procedimento che segue comprende una fase scritta e una fase orale.
Nella prima fase, le parti presentano documenti scritti e il giudice incaricato della causa redige una relazione in cui riassume i fatti, le argomentazioni delle parti e gli aspetti giuridici della controversia. Comincia quindi la seconda fase del procedimento: l'udienza pubblica. A seconda dell'importanza e della complessità della causa, questa udienza può avvenire dinanzi a una sezione di tre, cinque o 13 giudici, o dinanzi alla Corte in seduta plenaria. Durante l'udienza, le parti sono sentite dai giudici e dall'avvocato generale, che possono rivolgere loro le domande che ritengono opportune. L'avvocato generale presenta quindi le sue conclusioni, dopodiché i giudici e soltanto loro deliberano ed emettono una sentenza.
Dal 2003 gli avvocati generali devono esprimere il loro parere su una causa esclusivamente se la Corte ritiene che detta causa in particolare sollevi un nuovo elemento di diritto. La Corte, tuttavia, non segue necessariamente il parere degli avvocati generali.
Le sentenze della Corte sono decise a maggioranza e pronunciate in pubblica udienza. Non è fatta menzione delle opinioni contrarie. Le decisioni sono pubblicate il giorno in cui vengono emesse.
Link al sito della Corte di giustizia:
http://curia.eu.int/it/transitpage.htm
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